Da norma anti-violenza a legge-manifesto

La riflessione di Francesco Ognibene sul ddl Zan.

La genesi del “ddl Zan”. Il provvedimento definisce un nuovo paradigma per il nostro ordinamento: l’identità di genere al posto del sesso, concetto fondante della Costituzione.

di Francesco Ognibene

Si sente parlare di “ddl Zan” come fosse un’etichetta che allude a cosa nota a tutti: ma è così? Davvero l’opinione pubblica ha un’idea chiara di quel che contiene e cosa significa la legge in discussione al Senato? Sapremmo giudicare sull’opportunità di un provvedimento destinato a incidere sulla mentalità, il costume, le scelte, l’educazione e la stessa idea di libertà?

La genesi del disegno di legge

Quello di cui si parla con passione da alcune settimane è un disegno di legge che prende il nome dal suo primo firmatario, il deputato del Pd Alessandro Zan, avvocato padovano 47enne, tra i leader dell’associazionismo omosessuale italiano.

È lui a depositare alla Camera il 2 maggio 2018 una proposta di legge con un titolo tecnico ma trasparente: “Modifiche agli articoli 604 bis e ter del Codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”.

Un’iniziativa che bada al sodo: inserire le espressioni di odio verso le persone dello stesso sesso tra le circostanze previste dalla cosiddetta Legge Mancino che nel 1993 integrò il Codice penale indicando reati che vanno sanzionati con maggiore severità perché hanno per oggetto «motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali».

L’idea di Zan è semplice: aggiungere ai motivi anche l’orientamento sessuale e l’identità di genere (concetti solo apparentemente sovrapponibili).

Il provvedimento che porta il nome dell’allora ministro degli Interni democristiano Nicola Mancino fu posto infatti come un avvertimento: guai a fare oggetto di discriminazione, odio o violenza qualcuno per la sua origine, pelle, religione o provenienza.

Legge civilissima, sebbene contestata perché la Costituzione all’articolo 3 sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

E dunque se è come un ombrello che ripara tutti noi cittadini dovrebbe escludere di istituire per legge categorie di cittadini “più uguali degli altri” che per qualche motivo meriterebbero una tutela speciale. Ma la cronaca può proporre episodi che fanno intendere come quella previsione fondamentale da sola possa non bastare (antisemitismo, xenofobia, razzismo, misoginia…): e allora il legislatore pensò di rafforzare la tutela verso soggetti ritenuti più vulnerabili, anche con più di un intervento repressivo (si pensi alla legge 69 del 2019 contro i femminicidi).

Sradicare fenomeni di odio

Una produzione normativa che purtroppo ha mostrato come non basti la moltiplicazione delle leggi per stroncare fenomeni odiosi, dei quali evidentemente occorre sradicare la malapianta all’origine.

La discriminazione e la sopraffazione su alcune persone per le loro caratteristiche pesca nel pregiudizio ma anche nell’ignoranza dei più elementari valori del rispetto della dignità altrui.

E può essere che l’esaltazione dei diritti individuali cui assistiamo non aiuti la considerazione che anche gli altri – proprio perché diversi da me, anche opposti per origini, idee e stili di vita – abbiano diritti pari ai miei. Un pericolo che insidia anche la legge Zan, sebbene a rovescio rispetto a quel che si dice abitualmente.

Quel primo progetto di tre anni fa mirava a fermare le manifestazioni discriminatorie o violente nei confronti delle persone omosessuali o transessuali rafforzando la tutela nel Codice penale. Ma presto la bozza, che nella prima stesura contava due soli articoli per 151 parole, venne caricata di altri concetti, come a volerle febbrilmente far dire anche altro.

Tanto che all’approvazione della Camera il 4 novembre 2020 con 265 e 193 no (non proprio un plebiscito) è arrivata con un testo di 10 articoli e 1.539 parole e un titolo ben diverso dall’originale: «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità».

Cosa dice il testo di legge?

Una vaghezza declamatoria effetto della volontà di trasformare quella che era una norma anti-violenza in una vera e propria legge-manifesto che definisce un nuovo paradigma per il nostro ordinamento – l’identità di genere al posto del sesso, concetto fondante della Costituzione –, lo tutela con restrizioni alla libertà di espressione del pensiero – vietando nei fatti di affermare qualcosa di diverso, sospetto di discriminazione –, lo introduce nelle scuole come parametro educativo – con l’esclusione di altri riferimenti, passibili della stessa accusa delle idee dissenzienti –, e lo mette al sicuro con un sistema di controlli periodici.

L’articolo 1 è esemplare per comprendere cosa abbia guidato la mano che ha ingolfato la legge di una serie di affermazioni che vanno ben oltre la giusta tutela di persone vulnerabili: le definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere sembrano infatti rispondere alla volontà di riscrivere la natura umana con una legge dello Stato, introducendo come architrave un concetto vago, discusso e problematico come quello di “identità di genere”.

Con essa – recita il quarto comma – «si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione».

Ognuno è ciò che vuole, e sin qui potrebbe anche andar bene: ma questa autodefinizione di identità si lega al genere (la percezione di sé) e non più al sesso (ciò che siamo per nascita), cambiando il riferimento stesso di tutta l’impalcatura dello Stato.

Affermazione che non deve parere esagerata se si considera che l’articolo 4 rovescia la libertà di pensiero, caposaldo costituzionale, assoggettandola al rispetto del concetto friabilissimo di identità di genere, reso dogma di un nuovo pensiero, e che l’articolo 7 introducendo la «Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» da organizzare in tutte le scuole «di ogni ordine e grado», senza eccezioni, trasforma un concetto controverso nel riferimento dell’intera istituzione scolastica in quanto sostitutivo del sesso.

Basta e avanza per fermare le macchine e confrontarsi apertamente con il Paese chiarendo le proprie intenzioni, che non sono solo quelle di “fermare violenze e discriminazioni” (una legge che si limitasse a questo passerebbe all’unanimità in pochi giorni).

La “legge Zan”, definitoria com’è, pare destinata a essere il primo passo di una filiera di provvedimenti di legge e amministrativi che promettono di liquefare l’appartenenza naturale di ciascuno di noi al sesso maschile o femminile nel nome della propria scelta inappellabile.

Siamo sicuri che questa libertà senza limiti sia quello che vogliamo per noi e per i nostri figli?

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