Bonus psicologo, dal 18 marzo le richieste

Il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro e le domande per la richiesta del contributo potranno essere presentate fino al 31 maggio.
Foto di Ulrike Mai da Pixabay

Dal 18 marzo si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps per il cosiddetto bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

Il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro e le domande per la richiesta del contributo potranno essere presentate fino al 31 maggio 2024.

Il contributo servirà per sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione, fragilità psicologica e che vogliano beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Come rende noto il Ministero della Salute, rispetto allo scorso anno, sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo.

Alla scadenza del 31 maggio saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda.

Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.

La domanda per accedere al bonus deve essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ attraverso il portale web dell’Inps, accessibile direttamente dal cittadino tramite Spid di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (Cns); o attraverso il contact center integrato contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

Quest’anno, precisa il ministero, sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo: per ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario; per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario; per ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

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